Articolo 14 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della loro particolare importanza, la Comunita' e Israele esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.