(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
Fatte salve le disposizioni dell'articolo  11  e  tenendo  conto  dei
flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti,  nonche'  della
loro  particolare  importanza,  la  Comunita'  e  Israele  esaminano,
nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in
maniera ordinata e reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori
concessioni.