(Accordo - art. 18)
                             Articolo 18 
1. I prodotti originari di Israele non beneficiano,  all'importazione
   nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di  quello  che
   gli Stati membri si applicano reciprocamente. 
2. Le  disposizioni  del  presente   Accordo   si   applicano   senza
   pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n.  1911/91  del
   Consiglio del 26  giugno  1991,  relativo  all'applicazione  delle
   disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.