Articolo 18 1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.