(Accordo - art. 19)
                             Articolo 19 
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di
   natura   fiscale   interna   che   istituisca,   direttamente    o
   indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una  Parte  e  i
   prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 
2. I prodotti esportati verso il territorio di una  delle  Parti  non
   possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette
   superiore all'ammontare delle imposte  indirette  cui  sono  stati
   direttamente o indirettamente assoggettati.