(Accordo - art. 20)
                             Articolo 20 
1. Qualora   vengano   istituite   norme   specifiche    a    seguito
   dell'applicazione della sua politica agricola o  di  una  modifica
   delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le
   disposizioni  relative   all'applicazione   della   sua   politica
   agricola, la Parte in questione puo'  modificare  le  disposizioni
   derivanti dall'Accordo in relazione ai prodotti  oggetto  di  tali
   norme o modifiche. 
2. Nei casi suddetti la Parte in questione tiene debito  conto  degli
   interessi  dell'altra  Parte.  A  tal  fine   le   Parti   possono
   reciprocamente   consultarsi   nell'ambito   del   Consiglio    di
   associazione.