(Accordo - art. 21)
                             Articolo 21 
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione  di
   unioni doganali, di zone di libero  scambio  o  di  accordi  sugli
   scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi  alterano
   le condizioni commerciali previste dal presente Accordo. 
2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono  consultazioni
   tra la Comunita' e Israele in merito agli  accordi  istitutivi  di
   unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito
   ad  altre  importanti  questioni  relative  alle  loro  rispettive
   politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel  caso
   in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione,  si  svolgono
   consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto  dei
   reciproci interessi della Comunita' e di Israele.