(Accordo - art. 22)
                             Articolo 22 
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con  l'altra  Parte
si verificano pratiche di dumping,  ai  sensi  dell'articolo  VI  del
GATT, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali  pratiche  in
conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione  dell'articolo  VI
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e  della
propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'articolo 25.