(Accordo - art. 23)
                             Articolo 23 
Qualora un prodotto  sia  importato  in  quantita'  maggiorate  e  in
condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: 
- pregiudizio grave ai produttori nazionali di  prodotti  analoghi  o
  direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o 
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o 
- difficolta' che potrebbero causare un  grave  deterioramento  della
  situazione economica di una regione, 
la Comunita' o Israele possono  adottare  le  opportune  misure  alle
condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25.