(Accordo - art. 24)
                             Articolo 24 
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti: 
i) la riesportazione verso un paese  terzo  di  un  prodotto  oggetto
    nella   Parte   esportatrice    di    restrizioni    quantitative
    all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure  d'effetto
    equivalente, o 
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto
    essenziale per la Parte esportatrice, 
e qualora le circostanze di cui sopra  diano  luogo,  o  possano  dar
luogo, a gravi difficolta' per la  Parte  esportatrice,  quest'ultima
puo' adottare le opportune  misure,  alle  condizioni  e  secondo  le
procedure specificate nell'articolo 25. Dette misure hanno  carattere
non discriminatorio e sono eliminate  quando  la  situazione  non  ne
giustifica piu' il mantenimento.