(Accordo - art. 25)
                             Articolo 25 
1. Nel  caso  in  cui  la  Comunita'  o   Israele   assoggettino   le
   importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta'  di
   cui all'articolo 23 a una procedura amministrativa  finalizzata  a
   fornire  tempestive   informazioni   sull'andamento   dei   flussi
   commerciali, essa ne informa l'altra Parte. 
2. Nei casi specificati agli articoli 22, 23 e 24, prima di  adottare
   le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si  applica
   il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Parte
   in  questione  fornisce  al  Comitato  di  associazione  tutte  le
   informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente
   la situazione al fine di trovare  una  soluzione  accettabile  per
   entrambe le Parti. 
   Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno
   perturbano il funzionamento del presente Accordo. 
   Le  misure  di  salvaguardia  sono  immediatamente  notificate  al
   Comitato  di  associazione  e  sono   oggetto   di   consultazioni
   periodiche in seno al Comitato, in particolare al fine di giungere
   alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 
3. Ai  fini  dell'applicazione  del  paragrafo  2,  si  applicano  le
   seguenti disposizioni: 
   a) per quanto riguarda l'articolo 22, il Comitato di associazione 
      dev'essere  informato  nel  caso  di  dumping  non  appena   le
      autorita' della Parte importatrice aprono  l'indagine.  Qualora
      non si sia posta fine al dumping o non  si  sia  trovata  altra
      soluzione soddisfacente entro i trenta giorni  successivi  alla
      notifica della questione, la Parte importatrice  puo'  adottare
      le misure adeguate; 
   b) per quanto riguarda l'articolo 23, le difficolta' generate 
      dalla situazione di cui a detto  articolo  sono  notificate  ai
      fini di  un  esame  del  Comitato  di  associazione,  che  puo'
      prendere ogni decisione utile per porvi fine. 
      Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non
      abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non
      sia stata  raggiunta  altra  soluzione  soddisfacente  entro  i
      trenta giorni successivi  alla  notifica  della  questione,  la
      Parte  importatrice  puo'  adottare  le  misure  adeguate   per
      risolvere il problema. Il campo di applicazione di dette misure
      non deve eccedere quanto e' necessario per  porre  riparo  alle
      difficolta' insorte; 
   c) per quanto riguarda l'articolo 24, le difficolta' generate 
      dalle situazioni specificate in detto articolo sono  sottoposte
      all'esame del Comitato di associazione. 
      Il Comitato puo' adottare qualsiasi  decisione  necessaria  per
      porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso  tale
      decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica  della
      questione, la  Parte  esportatrice  puo'  applicare  le  misure
      adeguate alle esportazioni del prodotto interessato; 
   d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento 
      immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda  dei
      casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo'  applicare
      immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22,
      23 e 24, le misure di salvaguardia strettamente necessarie  per
      far fronte alla  situazione.  Essa  ne  informa  immediatamente
      l'altra Parte.