(Accordo - art. 26)
                             Articolo 26 
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o Israele abbiano,  o
rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia  dei  pagamenti,  la
Comunita' o Israele, secondo il caso, possono, in  conformita'  delle
condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e  XIV
degli Statuti del Fondo  Monetario  Internazionale,  adottare  misure
restrittive di durata limitata e la cui  portata  non  puo'  eccedere
quanto necessario per ovviare  alla  situazione  della  bilancia  dei
pagamenti. La Comunita' o Israele, secondo il caso,  informano  senza
indugio  l'altra  Parte  e  le  sottopongono  appena   possibile   un
calendario per l'abolizione delle misure in questione.