(Accordo - art. 27)
                             Articolo 27 
Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i divieti  o  le
restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci
giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone
e degli animali o di preservazione dei vegetali,  di  protezione  del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale  o  di  tutela
della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o da  norme
relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o  restrizioni
non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una
restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.