(Accordo - art. 29)
                             Articolo 29 
1. Le  Parti  convengono  di  estendere  il  campo  di   applicazione
   dell'Accordo per comprendere  il  diritto  di  stabilimento  delle
   societa'  di  una   Parte   sul   territorio   dell'altra   e   la
   liberalizzazione della  prestazione  di  servizi  ad  opera  delle
   societa' di una Parte a favore di consumatori dei servizi  situati
   nell'altra Parte. 
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie
per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. 
   Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione 
   tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco 
   riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i 
   rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale 
   sugli  scambi  di  servizi,  in  appresso  denominato  "GATS",  in
particolare quelle di cui all'articolo V di tale Accordo. 
3. Il perseguimento di detto  obiettivo  costituira'  oggetto  di  un
   primo esame da parte del Consiglio di associazione entro tre  anni
   a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.