(Accordo - art. 30)
                             Articolo 30 
1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi
   ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento  del
   trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei  servizi
   contemplati da tale obbligo. 
2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica: 
   a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle 
      disposizioni di un accordo quale definito  all'articolo  V  del
      GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; 
   b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle 
      esenzioni alla clausola della nazione  piu'  favorita  allegata
      dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.