Articolo 31 Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 33 e 34, non vi sono restrizioni tra la Comunita', da una parte, e Israele, dall'altra, al movimento di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo in cui detti capitali sono investiti.