(Accordo - art. 31)
                             Articolo 31 
Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e  nel  rispetto
delle disposizioni degli articoli 33 e 34, non  vi  sono  restrizioni
tra la Comunita', da una parte, e Israele, dall'altra,  al  movimento
di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalita' o
sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo  in  cui  detti
capitali sono investiti.