Articolo 33 Nel rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e di Israele, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui mercati dei capitali. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Israele da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Israele e degli utili derivanti da tali investimenti.