(Accordo - art. 33)
                             Articolo 33 
Nel rispetto delle altre disposizioni del presente  Accordo  e  degli
altri obblighi  internazionali  della  Comunita'  e  di  Israele,  le
disposizioni  degli  articoli  31  e   32   lasciano   impregiudicata
l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le  Parti  alla
data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i
movimenti  di  capitali  tra  l'una  e  l'altra  Parte  legati   agli
investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo  stabilimento,
alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui
mercati dei capitali. 
Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento  all'estero
di investimenti effettuati in  Israele  da  persone  residenti  nella
Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Israele  e  degli
utili derivanti da tali investimenti.