(Accordo - art. 34)
                             Articolo 34 
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali  tra  la
Comunita' e Israele  provochino,  o  minaccino  di  provocare,  gravi
difficolta' per la gestione della politica dei cambi o della politica
monetaria della Comunita' o  di  Israele,  la  Comunita'  o  Israele,
rispettivamente,  possono  adottare,  conformemente  alle  condizioni
previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV degli Statuti
del Fondo Monetario Internazionale, misure di salvaguardia per quanto
riguarda i movimenti di capitali tra la Comunita' e  Israele  per  un
periodo non superiore  a  sei  mesi,  sempreche'  tali  misure  siano
strettamente necessarie.