(Accordo - art. 35)
                             Articolo 35 
Le Parti adottano misure  finalizzate  alla  reciproca  apertura  dei
rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti
delle imprese  che  operano  nei  settori  dei  servizi  di  pubblica
utilita' per l'acquisto di merci, opere e servizi aldila'  di  quanto
e' gia' stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo  sugli
appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.