Articolo 35 Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilita' per l'acquisto di merci, opere e servizi aldila' di quanto e' gia' stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.