Articolo 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e Israele: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o di Israele, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta tramite decisione le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distruzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 4. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 3 del titolo II, il paragrafo 1, punto iii) non si applica. 5. Se la Comunita' o Israele ritengono una pratica incompatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione. Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure opportune possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le Parti. 6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.