(Accordo - art. 36)
                             Articolo 36 
1. Sono incompatibili con  il  corretto  funzionamento  del  presente
   Accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra  la
   Comunita' e Israele: 
   i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di 
      associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra 
      imprese che abbiano per oggetto  o  per  effetto  di  impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza; 
   ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una 
      posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o di
Israele, o in una sua parte sostanziale; 
   iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o 
      talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 
2. Entro tre anni a decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
   Accordo, il Consiglio di associazione adotta tramite decisione  le
   normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. 
   Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali 
   norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni 
   dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli 
   VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio. 
3. Ciascuna delle Parti garantisce la  trasparenza  nel  campo  degli
   aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni  anno  all'altra  Parte
   sull'importo totale e  sulla  distruzione  dell'aiuto  concesso  e
   fornendo, su  richiesta,  informazioni  sui  piani  di  aiuto.  Su
   richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce  informazioni
   su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 
4. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo  3  del
titolo II, il paragrafo 1, punto iii) non si applica. 
5. Se la Comunita' o Israele ritengono una pratica incompatibile  con
le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e 
   - tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle 
     norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o 
   - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di 
     arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un 
     pregiudizio  sostanziale  alla  sua  industria  nazionale,   ivi
compresa l'industria dei servizi, 
esse  possono  prendere   misure   opportune   previa   consultazione
nell'ambito  del  Comitato  di  associazione  o  dopo  trenta  giorni
lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di
associazione. 
Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del  paragrafo
1, punto iii) del presente articolo, tali  misure  opportune  possono
essere adottate, qualora si applichi in  materia  l'Accordo  generale
sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformita' delle
procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo o  da  qualsiasi
altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile
tra le Parti. 
6. Fatte  salve  eventuali   disposizioni   contrarie   adottate   in
   conformita' del paragrafo 2, le Parti  si  scambiano  informazioni
   tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto  del  segreto
   professionale e del segreto aziendale.