(Accordo - art. 37)
                             Articolo 37 
1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali
   monopoli di Stato di natura commerciale per  garantire  che,  alla
   scadenza del quinto anno  successivo  all'entrata  in  vigore  del
   presente Accordo, non esista alcuna discriminazione tra  cittadini
   degli Stati membri  e  di  Israele  rispetto  alle  condizioni  di
   approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. 
2. Il Comitato di associazione e' informato delle misure  adottate  a
   tal fine.