(Accordo - art. 38)
                             Articolo 38 
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono  stati
concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio  di  associazione
provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla  data
di entrata in vigore del presente Accordo,  non  venga  adottata  ne'
mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi  tra  la
Comunita' e Israele in senso contrario agli interessi delle Parti. La
presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto,
di compiti particolari assegnati a tali imprese.