(Accordo - art. 39)
                             Articolo 39 
1. Conformemente  alle   disposizioni   del   presente   articolo   e
   dell'Allegato VII, le Parti  assicurano  un'adeguata  ed  efficace
   tutela dei diritti  di  proprieta'  intellettuale,  industriale  e
   commerciale, corrispondente ai  massimi  standard  internazionali,
   ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 
2. L'attuazione  del  presente  articolo  e  dell'Allegato   VII   e'
   periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di  difficolta'  nel
   settore della proprieta' intellettuale, industriale e  commerciale
   che si  ripercuotano  sugli  scambi  commerciali  si  tengono,  su
   richiesta  dell'una  o  dell'altra  Parte,  consultazioni  urgenti
   nell'ambito del Comitato di associazione per giungere a  soluzioni
   reciprocamente soddisfacenti.