(Accordo - art. 42)
                             Articolo 42 
                        Campo di applicazione 
1. La cooperazione  privilegera'  anzitutto  i  settori  che  possono
   favorire il ravvicinamento  dell'economia  della  Comunita'  e  di
   Israele, o quelli che possono essere generatori di crescita  e  di
   posti  di  lavoro.  I  principali  settori  di  cooperazione  sono
   indicati negli articoli 44-57, ferma restando la  possibilita'  di
   inserire la cooperazione in altri  settori  di  interesse  per  le
   Parti. 
2. Nell'attuazione dei  vari  settori  della  cooperazione  economica
   pertinenti,  si  terra'  conto  della   tutela   dell'ambiente   e
   dell'equilibrio ecologico.