(Accordo - art. 49)
                             Articolo 49 
                               Dogane 
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la  cooperazione  doganale  per
   garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A  tal  fine
   esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali. 
2. La cooperazione verte sulla  semplificazione  e  computerizzazione
   delle  procedure  doganali,  configurandosi  in  particolare  come
   scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale. 3.
   Fatte salve  le  ulteriori  forme  di  cooperazione  previste  nel
   presente Accordo, in particolare per la lotta agli stupefacenti  e
   al riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti
   si prestano  reciproca  assistenza  secondo  le  disposizioni  del
   protocollo n. 5.