Articolo 53 Trasporti 1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere piu' efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale. 2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti: - conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni; - standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare e per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.