(Accordo - art. 53)
                             Articolo 53 
                              Trasporti 
1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore  dei  trasporti  e
   delle relative infrastrutture,  per  rendere  piu'  efficiente  la
   circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale  e
   regionale. 
2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti: 
   - conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti 
     marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni
     a livello di esperti per scambiarsi informazioni; 
   - standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare 
     e per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale  e  i
     trasbordi; 
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.