(Accordo - art. 56)
                             Articolo 56 
                Stupefacenti e riciclaggio del denaro 
1. Le Parti cooperano in particolare al fine di: 
   - rendere piu' efficaci le politiche e le misure di lotta alla 
     fornitura e  al  traffico  illecito  di  sostanze  narcotiche  e
     psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze; 
   - incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione 
     della domanda; 
   - impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati 
     per riciclare i capitali derivanti  da  attivita'  criminali  in
     generale e dal traffico di stupefacenti in particolare. 
2. La cooperazione prendera' la forma di scambi di informazioni e, se
   del caso, di attivita' congiunte in relazione ai seguenti aspetti:
   - stesura e applicazione di leggi nazionali; 
   - monitoraggio del commercio dei precursori; 
   - creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e 
     sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi  progetti
     di ricerca e formazione; 
   - applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in 
     materia di lotta al riciclaggio del denaro  e  all'uso  illecito
     dei precursori chimici, in  particolare  quelli  adottati  dalla
     task force "azione  finanziaria"  e  dalla  task  force  "azione
     chimica". 
3. Le  Parti  determinano  congiuntamente,   in   conformita'   della
   rispettiva legislazione, le strategie e i metodi  di  cooperazione
   adeguati per  conseguire  questi  obiettivi.  Le  loro  iniziative
   distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di  consultazione
   e di stretto coordinamento. 
   Gli organismi del settore pubblico e del settore privato  operanti
   in questo campo possono partecipare alle suddette  iniziative,  in
   base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi 
   competenti di Israele, della Comunita' e dei suoi Stati membri.