(Accordo - art. 57)
                             Articolo 57 
                     Immigrazione ed emigrazione 
Le Parti cooperano in particolare al fine di: 
- definire settori di reciproco interesse in materia di politiche  di
  immigrazione; 
- rendere piu' efficaci le misure volte ad impedire o a  reprimere  i
  flussi migratori clandestini.