Articolo 59 Le Parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra universita' e altri istituti di istruzione/formazione, l'apprendimento delle lingue, la traduzione e altri modi per promuovere una migliore comprensione reciproca tra le rispettive culture.