(Accordo - art. 59)
                             Articolo 59 
Le  Parti  promuovono  la  cooperazione  in  materia  di  istruzione,
formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono
rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra
universita'    e    altri    istituti    di    istruzione/formazione,
l'apprendimento  delle  lingue,  la  traduzione  e  altri  modi   per
promuovere una migliore  comprensione  reciproca  tra  le  rispettive
culture.