(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
1. La zona di  libero  scambio  tra  la  Comunita'  e  Israele  viene
   consolidata secondo le modalita' indicate nel presente  Accordo  e
   in conformita' con le  disposizioni  dell'Accordo  generale  sulle
   tariffe doganali e sul commercio del 1994 e  degli  altri  accordi
   multilaterali sugli  scambi  di  merci  allegati  all'accordo  che
   istituisce l'Organizzazione mondiale del  commercio,  in  appresso
   denominati GATT. 
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si  utilizzano
   la nomenclatura  combinata  delle  merci  e  la  tariffa  doganale
   israeliana.