(Accordo - art. 60)
                             Articolo 60 
Le Parti promuovono la  cooperazione  culturale.  Tra  i  settori  di
cooperazione possono  rientrare  in  particolare  la  traduzione,  lo
scambio di opere d'arte e di artisti, la  tutela  e  il  restauro  di
monumenti e localita' storici e culturali, la formazione di personale
che opera in  campo  culturale,  l'organizzazione  di  manifestazioni
culturali a carattere europeo, la reciproca  sensibilizzazione  e  il
contributo  alla  diffusione  delle   informazioni   sui   principali
avvenimenti culturali.