(Accordo - art. 62)
                             Articolo 62 
La cooperazione si svolge in particolare attraverso: 
a) un regolare dialogo tra le Parti; 
b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti  i  settori
   di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti; 
c) la fornitura di consulenze, capacita' specialistiche e formazione; 
d) l'esecuzione di iniziative comuni quali  seminari  e  incontri  di
   lavoro; 
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare; 
f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.