(Accordo - art. 64)
                             Articolo 64 
1. Al fine  di  coordinare  i  regimi  previdenziali  dei  lavoratori
   israeliani legalmente occupati nel territorio di uno Stato  membro
   e  dei  loro  familiari  ivi  legalmente   residenti,   dovrebbero
   applicarsi le disposizioni seguenti, fatte salve le  condizioni  e
   le modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: 
   - tutti i periodi di copertura assicurativa, di impiego o di 
     residenza di tali lavoratori nei  diversi  Stati  membri  devono
     essere accumulati al fine di stabilire i diritti  a  pensione  e
     indennita'  di  anzianita',  invalidita'  e   di   pensione   di
     sopravvivenza  e  ai  fini  dell'assistenza  medica  per   detti
     lavoratori e per le loro famiglie; 
   - tutte le pensioni e le indennita' di anzianita', sopravvivenza, 
     per infortuni o invalidita' professionali, fatta eccezione per i
     pagamenti  non  legati  a  contributi,  beneficiano  del  libero
     trasferimento in Israele al tasso applicabile calcolato in  base
     alla legislazione  dello  Stato  membro  o  degli  Stati  membri
     obbligati; 
   - ai lavoratori in questione sono versati assegni familiari per i 
     membri della loro famiglia di cui sopra. 
2. Israele riconosce ai lavoratori  cittadini  di  uno  Stato  membro
   legalmente occupati sul suo territorio e  ai  loro  familiari  ivi
   legalmente residenti un trattamento analogo a  quello  di  cui  al
   paragrafo 1, secondo e terzo trattino, fatte salve le condizioni e
   le modalita' applicabili in Israele.