(Accordo - art. 65)
                             Articolo 65 
1. Il Consiglio di associazione decide in  merito  alle  disposizioni
   per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 64. 
2. Il Consiglio di associazione decide in merito alle modalita' della
   cooperazione  amministrativa  per  garantire  la  gestione  e   il
   controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui  al
   paragrafo 1.