(Accordo - art. 67)
                             Articolo 67 
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce  a  livello
ministeriale una volta all'anno e ogni qualvolta  le  circostanze  lo
richiedono, su  iniziativa  del  suo  presidente  e  alle  condizioni
previste nel suo  regolamento  interno.  Esso  esamina  le  questioni
importanti inerenti al presente Accordo e  qualunque  altro  problema
bilaterale o internazionale di reciproco interesse.