Articolo 67 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.