(Accordo - art. 68)
                             Articolo 68 
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri  del  Consiglio
   dell'Unione europea e da membri della Commissione delle  Comunita'
   europee, da una parte, e da membri  del  governo  dello  Stato  di
   Israele, dall'altra. 
2. Il  Consiglio  di  associazione  adotta  il  proprio   regolamento
   interno. 
3. I   membri   del   Consiglio   di   associazione   possono   farsi
   rappresentare,  alle  condizioni  previste  dal  suo   regolamento
   interno. 
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno  da  un  membro
   del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello
   Stato di Israele, secondo le disposizioni da  stabilirsi  nel  suo
   regolamento interno.