(Accordo - art. 69)
                             Articolo 69 
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente
   Accordo, il Consiglio di associazione ha  il  potere  di  prendere
   decisioni nei casi  previsti  nell'Accordo  stesso.  Le  decisioni
   adottate sono vincolanti per le  Parti,  che  prendono  le  misure
   necessarie per la loro attuazione. Il  Consiglio  di  associazione
   puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. 
2. Le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione  sono
   adottate di comune accordo tra le Parti.