(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
Le disposizioni  del  presente  capitolo  si  applicano  ai  prodotti
originari della Comunita' e di Israele diversi da quelli  specificati
nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea  e,
per quanto riguarda i  prodotti  originari  di  Israele,  diversi  da
quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.