(Accordo - art. 70)
                             Articolo 70 
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione,
   e'  istituito  un  Comitato  di  associazione,  incaricato   della
   gestione dell'Accordo. 
2.  Il  Consiglio  di  associazione  puo'  delegare  al  Comitato  di
   associazione la totalita' o una parte delle proprie competenze.