Articolo 71 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo dello Stato di Iraele, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.