(Accordo - art. 71)
                             Articolo 71 
1. Il  Comitato  di  associazione,  che  si  riunisce  a  livello  di
   funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio
   dell'Unione europea e della Commissione delle  Comunita'  europee,
   da una parte, e da  rappresentanti  del  governo  dello  Stato  di
   Iraele, dall'altra. 
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 
3. Il  Comitato  di  associazione  e'  presieduto  a  turno   da   un
   rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione  europea
   e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.