(Accordo - art. 72)
                             Articolo 72 
1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per
   la gestione dell'Accordo, nonche'  nei  settori  per  i  quali  il
   Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono
   vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per  la
   loro esecuzione. 
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di  comune
   accordo tra le Parti