(Accordo - art. 75)
                             Articolo 75 
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di  associazione
   qualsiasi     controversia     relativa     all'applicazione     o
   all'interpretazione del presente Accordo. 
2. Il  Consiglio  di  associazione  puo'  risolvere  la  controversia
   mediante una decisione. 
3. Ciascuna  delle  Parti  e'  tenuta  ad  adottare  i  provvedimenti
   necessari ai  fini  dell'attuazione  della  decisione  di  cui  al
   paragrafo 2. 
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo
   il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un  arbitro  e
   darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora  designare  un
   secondo arbitro entro due mesi. Ai  fini  dell'applicazione  della
   presente  procedura,  la  Comunita'  e  gli  Stati   membri   sono
   considerati una delle Parti della controversia. 
   Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. 
   Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 
   Ciascuna delle Parti in causa deve adottare  le  misure  richieste
   per l'applicazione del lodo arbitrale.