(Accordo - art. 76)
                             Articolo 76 
Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a  una  Parte  di
adottare qualsiasi misura: 
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione  di  informazioni
   contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; 
b) inerente alla produzione o  al  commercio  di  armi,  munizioni  o
   materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo,  alla  produzione
   indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali  misure
   non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti  non
   destinati ad uso specificamente militare; 
c) ritenuta essenziale per la propria  sicurezza  in  caso  di  gravi
   disordini interni che compromettano  il  mantenimento  dell'ordine
   pubblico, in tempo di guerra o  in  occasione  di  gravi  tensioni
   internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai  fini
   del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della  pace  e
   della sicurezza internazionale.