(Accordo - art. 77)
                             Articolo 77 
Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva  qualsiasi
disposizione speciale ivi contenuta: 
- il regime applicato dallo Stato  di  Israele  nei  confronti  della
  Comunita' non puo' dar luogo  ad  alcuna  discriminazione  tra  gli
  Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; 
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti  dello  Stato  di
  Israele  non  puo'  dar  luogo  ad  alcuna  discriminazione  tra  i
  cittadini israeliani o imprese e societa' israeliane.