(Accordo - art. 78)
                             Articolo 78 
Per  quanto  riguarda  le  imposte  dirette,   nessuna   disposizione
dell'Accordo avra' l'effetto: 
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti
  in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto  detta
  Parte sia tenuta; 
- di impedire l'adozione o l'applicazione,  ad  opera  di  una  delle
  Parti,  di  qualsiasi  misura  destinata  a  evitare  la  frode   o
  l'evasione fiscale; 
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le  disposizioni
  pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti  che  non
  si trovano in una situazione identica per quanto riguarda  la  loro
  residenza.