(Accordo - art. 79)
                             Articolo 79 
1. Le  Parti  adottano  qualsiasi  misura  generale   o   particolare
   necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro  ai
   sensi del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione
   degli obiettivi fissati dal presente Accordo. 
2. Qualora una delle  Parti  ritenga  che  l'altra  Parte  non  abbia
   adempiuto a un obbligo previsto dal presente  Accordo,  essa  puo'
   adottare  le  misure  appropriate.  Prima  di   procedere,   fatta
   eccezione per i casi particolarmente  urgenti,  essa  fornisce  al
   Consiglio  di  associazione  tutte  le   informazioni   pertinenti
   necessarie per un esame  approfondito  della  situazione  ai  fini
   della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. 
   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive  per
   il funzionamento del  presente  Accordo.  Le  misure  decise  sono
   comunicate senza indugio al Consiglio di associazione  e,  qualora
   l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto  di  consultazioni
   in seno al Consiglio di associazione.