(Accordo - art. 85)
                             Articolo 85 
Il  presente  Accordo  e'  approvato  dalle  Parti  secondo  le  loro
rispettive procedure. 
L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data in  cui  le  Parti  si  notificano  reciprocamente  che  le
procedure di cui al primo comma sono state espletate. 
A  decorrere  dalla  sua  entrata  in  vigore,  il  presente  accordo
sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e  lo  Stato
di Israele, nonche' l'accordo tra la Comunita' europea del carbone  e
dell'acciaio e lo Stato di Israele, firmati a Bruxelles  l'11  maggio
1975.