(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
1. a) Le  disposizioni  del   presente   capitolo   non   ostano   al
      mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo
      per quanto riguarda le merci  originarie  di  Israele  elencate
      nell'Allegato II del  presente  Accordo,  fatta  eccezione  per
      quelle elencate nell'Allegato III. 
   b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i 
      prezzi  sul  mercato  della  Comunita'  dei  prodotti  agricoli
      considerati come utilizzati nella produzione di dette  merci  e
      il  prezzo  delle  importazoni  provenienti  dai  paesi  terzi,
      qualora il costo totale di  tali  prodotti  di  base  sia  piu'
      elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo'  configurarsi
      come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora  l'elemento
      agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso e'  sostituito
      dal dazio specifico corrispondente. 
2. a) Le  disposizioni  del   presente   capitolo   non   ostano   al
      mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo  per
      quanto riguarda le merci originarie  della  Comunita'  elencate
      nell'Allegato  IV,  fatta   eccezione   per   quelle   elencate
      nell'Allegato V. 
   b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i 
      criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso puo' 
      configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. 
   c) Israele puo' ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale 
      elemento agricolo, a condizione che le merci siano  diverse  da
      quelle elencate nell'Allegato V e siano comprese tra quelle  di
      cui all'Allegato II  del  presente  Accordo.  Prima  di  essere
      adottato, detto elemento agricolo e' comunicato  per  esame  al
      Comitato di associazione, che puo' prendere qualsiasi decisione
      sia necessaria. 
3. In deroga all'articolo 8, la Comunita' e Israele possono applicare
   alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i  dazi
   indicati in corrispondenza di ciascuna merce. 
4. Qualora negli scambi tra  la  Comunita'  e  Israele  l'imposizione
   applicabile a un prodotto agricolo di  base  venga  ridotta,  o  a
   seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda  i  prodotti
   agricoli  trasformati,  gli   elementi   agricoli   applicati   in
   conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti. 
5. La  riduzione  di  cui  al  paragrafo  4,  l'elenco  dei  prodotti
   interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica
   la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione. 
6. L'elenco  delle  merci  soggette  a  concessioni  sotto  forma  di
   riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la  Comunita'  e
   Israele, nonche' la misura di  dette  concessioni  sono  riportati
   nell'Allegato VI.