Articolo 9 1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie di Israele elencate nell'Allegato II del presente Accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato III. b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazoni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora l'elemento agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso e' sostituito dal dazio specifico corrispondente. 2. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Comunita' elencate nell'Allegato IV, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato V. b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. c) Israele puo' ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale elemento agricolo, a condizione che le merci siano diverse da quelle elencate nell'Allegato V e siano comprese tra quelle di cui all'Allegato II del presente Accordo. Prima di essere adottato, detto elemento agricolo e' comunicato per esame al Comitato di associazione, che puo' prendere qualsiasi decisione sia necessaria. 3. In deroga all'articolo 8, la Comunita' e Israele possono applicare alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i dazi indicati in corrispondenza di ciascuna merce. 4. Qualora negli scambi tra la Comunita' e Israele l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base venga ridotta, o a seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti. 5. La riduzione di cui al paragrafo 4, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione. 6. L'elenco delle merci soggette a concessioni sotto forma di riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la Comunita' e Israele, nonche' la misura di dette concessioni sono riportati nell'Allegato VI.