ALLEGATO VII Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. Entro il termine del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, Israele aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale delle quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979); - Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). Il Consiglio di associazione puo' decidere che il presente paragrafo si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. 2. Entro il termine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, Israele ratifichera' la Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961). 3. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendata nel 1979); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).