(Accordo - Allegato VII)
    

                            ALLEGATO VII
         Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1.  Entro  il termine del terzo anno successivo all'entrata in vigore
   dell'Accordo,   Israele   aderira'   alle   seguenti   convenzioni
   multilaterali   sulla   tutela   della  proprieta'  intellettuale,
   industriale e commerciale delle quali gli Stati membri sono  Parti
   o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
   -  Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
     artistiche (atto di Parigi, 1971);
   - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
     (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
   -  Protocollo   dell'accordo   di   Madrid   sulla   registrazione
     internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
   -  Trattato  di  Budapest  sul  riconoscimento  internazionale del
     deposito  di  microorganismi  agli   effetti   della   procedura
     brevettuale (1977, modificato nel 1980);
   -  Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington,
     1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
   Il  Consiglio  di  associazione  puo'  decidere  che  il  presente
   paragrafo si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo
   settore.
2.   Entro  il  termine  del  secondo  anno  dall'entrata  in  vigore
   dell'Accordo, Israele ratifichera' la  Convenzione  internazionale
   relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
   produttori  di  fonogrammi  e  degli  organismi di radiodiffusione
   (Roma, 1961).
3. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al  rispetto
   degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
   -  Convenzione  di  Parigi  per  la  protezione  della  proprieta'
     industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendata nel 1979);
   - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
     dei servizi ai  fini  del  marchio  registrato  (Ginevra,  1977,
     emendato nel 1979);
   -  Convenzione  internazionale  per  la  protezione  delle novita'
     vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).