(Protocollo n. 2)
                           PROTOCOLLO N. 2 
           RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE 
      IN ISRAELE DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' 
                             Articolo 1 
1. I prodotti figuranti in allegato originari  della  Comunita'  sono
   ammessi all'importazione in Israele alle  condizioni  indicate  in
   appresso e in allegato. 
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati  o  ridotti  nelle
   proporzioni indicate  nella  colonna  "a",  entro  il  limite  del
   contingente tariffario indicato nella colonna "b" e  conformemente
   alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c". 
3. Per  i  quantitativi  importati  in  eccesso  ai  contingenti   si
   applicano i dazi  doganali  generali  applicati  ai  paesi  terzi,
   conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella  colonna
   "c". 
4. Per alcuni altri prodotti per i quali non  viene  stabilito  alcun
   contingente   tariffario,   si   fissano   dei   quantitativi   di
   riferimento, indicati nella colonna "c". 
   Se le importazioni di un  prodotto  superano  il  quantitativo  di
   riferimento, Israele puo', tenendo conto di  un  bilancio  annuale
   degli scambi  da  essa  stabilito,  assoggettare  il  prodotto  in
   questione a contingente tariffario per un volume pari al  suddetto
   quantitativo di riferimento.  In  tal  caso,  per  i  quantitativi
   importati eccedenti il contingente si applica il dazio di  cui  al
   paragrafo 3. 
5. Per i prodotti  per  i  quali  non  e'  stabilito  un  contingente
   tariffario  ne'  un  quantitativo  di  riferimento,  Israele  puo'
   fissare un quantitativo di riferimento come previsto al  paragrafo
   4 se, tenendo conto di un bilancio annuale degli  scambi  da  essa
   stabilito, constata che i quantitativi importati  di  uno  o  piu'
   prodotti rischiano di creare difficolta' sul  mercato  israeliano.
   Se successivamente il prodotto e' assoggettato  a  un  contingente
   tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano
   le disposizioni del paragrafo 3. 
6. Per i formaggi e latticini, sono apportati quattro aumenti uguali,
   pari al 10% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997  al  1
   gennaio 2000.