PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN ISRAELE DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' Articolo 1 1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunita' sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c". 3. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c". 4. Per alcuni altri prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "c". Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, Israele puo', tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3. 5. Per i prodotti per i quali non e' stabilito un contingente tariffario ne' un quantitativo di riferimento, Israele puo' fissare un quantitativo di riferimento come previsto al paragrafo 4 se, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o piu' prodotti rischiano di creare difficolta' sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3. 6. Per i formaggi e latticini, sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 10% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000.