PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLE QUESTIONI FITOSANITARIE Fatte salve le disposizioni dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6, le Parti convengono che a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo: a) Nei loro scambi commerciali, i requisiti di certificazione fitosanitaria si applichino - per quanto riguarda i fiori recisi: -- solo ai generi Dendranthema, Dianthus e Pelargonium per l'introduzione nell'UE, -- e solo ai generi Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia e Anemone per l'introduzione in Israele, e - per quanto riguarda la frutta: -- solo agli agrumi, ai generi Fortunella, Poncirus e ai loro ibridi Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzigium e Vaccinum per l'introduzione nell'UE; -- e a tutti i generi per l'introduzione in Israele. b) Nei loro scambi commerciali, il requisito di un permesso fitosanitario per l'introduzione di piante o prodotti vegetali si applica solo per consentire l'introduzione delle piante o dei prodotti vegetali che altrimenti sarebbe vietata, sulla base di un'analisi dei rischi di malattie epidemiche. c) Qualora una Parte preveda l'introduzione di nuove misure fitosanitarie che possano ripercuotersi negativamente in modo specifico sugli scambi esistenti tra le Parti avvia consultazioni con l'altra Parte per esaminare le misure previste e i loro effetti.