(Protocollo n. 3)
                           PROTOCOLLO N. 3 
                RELATIVO ALLE QUESTIONI FITOSANITARIE 
Fatte salve  le  disposizioni  dell'Accordo  sull'applicazione  delle
misure sanitarie e fitosanitarie allegato all'Accordo che  istituisce
l'OMC,  in  particolare  l'articolo  2  e  l'articolo  6,  le   Parti
convengono che a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo: 
a) Nei  loro  scambi  commerciali,  i  requisiti  di   certificazione
   fitosanitaria si applichino 
   - per quanto riguarda i fiori recisi: 
   -- solo ai generi Dendranthema, Dianthus e Pelargonium per 
      l'introduzione nell'UE, 
   -- e solo ai generi Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, 
      Gypsophilia e Anemone per l'introduzione in Israele, e 
   - per quanto riguarda la frutta: 
   -- solo agli agrumi, ai generi Fortunella, Poncirus e ai loro 
      ibridi   Annona,   Cydonia,   Diospyros,   Malus,    Mangifera,
      Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzigium e  Vaccinum
      per l'introduzione nell'UE; 
   -- e a tutti i generi per l'introduzione in Israele. 
b) Nei  loro  scambi  commerciali,  il  requisito  di   un   permesso
   fitosanitario per l'introduzione di piante o prodotti vegetali  si
   applica solo per consentire  l'introduzione  delle  piante  o  dei
   prodotti vegetali che altrimenti sarebbe vietata,  sulla  base  di
   un'analisi dei rischi di malattie epidemiche. 
c) Qualora  una  Parte  preveda  l'introduzione   di   nuove   misure
   fitosanitarie che  possano  ripercuotersi  negativamente  in  modo
   specifico sugli scambi esistenti tra le Parti avvia  consultazioni
   con l'altra Parte per  esaminare  le  misure  previste  e  i  loro
   effetti.