(Protocollo n. 4 - art. 1)
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente protocollo 
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi  tipo  di  lavorazione  o
trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; 
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente,  materia  prima,
   componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
   c) per "prodotto" si intende il  prodotto  che  viene  fabbricato,
   anche se esso e' destinato ad essere a sua  volta  successivamente
   impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; 
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; 
e) per "valore  in  dogana"  si  intende  il  valore  determinato  in
   conformita' dell'accordo relativo  all'applicazione  dell'articolo
   VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e  sul  commercio
   del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC); 
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco  fabbrica
   pagato per il prodotto al  fabbricante  nel  cui  stabilimento  e'
   stata effettuata l'ultima  lavorazione  o  trasformazione  o  alla
   persona   che   ha   fatto   eseguire   l'ultima   lavorazione   o
   trasformazione al di fuori dei territori delle Parti, ivi compreso
   il valore di tutti i materiali utilizzati,  previa  detrazione  di
   eventuali imposte interne che vengano o possano essere  rimborsate
   in caso di esportazione del prodotto ottenuto; 
g) per "valore dei materiali" si  intende  il  valore  in  dogana  al
   momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
   qualora  non  sia  noto  ne'   verificabile,   il   primo   prezzo
   verificabile  pagato  per  detti  materiali  nel   territorio   in
   questione; 
h) per "valore dei materiali  originali"  si  intende  il  valore  in
   dogana di detti materiali, come definito alla lettera g),  che  si
   applica mutatis mutandis; 
i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci  (codici
   a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce  il
   sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
   (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA"); 
j) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di  un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; 
k) con il  termine  "spedizione"  si  intendono  i  prodotti  spediti
   contemporaneamente da un  esportatore  a  un  destinatario  ovvero
   accompagnati da un titolo di trasporto unico  che  copra  il  loro
   invio dall'esportatore al destinatario  o,  in  mancanza  di  tale
   documento, da un'unica fattura.